Le comunicazioni con cui il contribuente rende noto all’Agenzia delle Entrate che ha optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito possono bloccarsi se l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi, individua dei profili di rischio di frode o evasione.
La
novità, introdotta dal Decreto Antifrode, è stata regolata con un
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che ripropone i contenuti della nuova normativa aggiungendo qualche piccola specifica.
Il Decreto Antifrode (
DL 157/2021) è stato emanato per mettere un freno ai fenomeni fraudolenti connessi alle detrazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio.
Per consentire la proroga del Superbonus e degli altri bonus edilizi, sono stati aggiunti alcuni adempimenti.
I controlli regolati dal nuovo provvedimento dell’Agenzia, riguardano i contribuenti che, invece di usufruire direttamente delle detrazioni, optano per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente al bonus.
Sconto in fattura e cessione del credito, i profili di rischio.
Il provvedimento ribadisce che, gli elementi di cui l’Agenzia delle Entrate tiene conto nei 5 giorni successivi all’invio della comunicazione, sono:
- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Decorsi i 5 giorni dalla comunicazione, e previa accettazione del cessionario, i crediti ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24.
Sconto in fattura e cessione del credito: sospensione e annullamento.
Se l’Agenzia individua uno o più profili di rischio, entro 5 giorni comunica la sospensione della comunicazione. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di
30 giorni.
L’Agenzia spiega che la sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione. Se, dopo le verifiche, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia comunica l’annullamento della comunicazione.
Se, invece, gli elementi di rischio non vengono confermati dai controlli, le comunicazioni producono tutti gli effetti. In questo caso, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è
prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione.
Cosa fare?
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